Art. 17.

      1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'Assemblea nazionale approva».